La sicurezza sul lavoro in Italia è normata dal DLgs. 81/08 o Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro.

La legge stabilisce regole, procedure e misure preventive da adottare per rendere più sicuri i luoghi di lavoro, quali essi siano. L'obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori a rischi legati all'attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti o, peggio, contrarre una malattia professionale.

La sicurezza sul lavoro è a carico del datore di lavoro, dipendenti o collaboratori che devono comunque adottare un comportamento consono alla struttura in cui si trovano o alla mansione loro affidata.

Il luogo di lavoro deve essere dotato di accorgimenti, strumenti e deve esistere un'attività di prevenzione adeguata ai possibili rischi in azienda precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi).

Il complesso normativo della sicurezza sul lavoro è ampio, in pochi punti può essere riassunto in questo modo: il datore di lavoro deve provvedere a definire delle misure generali di tutela attraverso un'attenta e continuativa valutazione dei rischi, provvedere alla sorveglianza sanitaria e collaborare con RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), ove presente.

Analisi normativa e guide pratiche per la conformità delle aziende rispetto gli adempimenti in tema di salute dei lavoratori e loro sicurezza nei luoghi di lavoro, tutto sul D. Lgs. 81/08 e relativi aggiornamenti e novità.

Il “Testo Unico della sicurezza sul lavoro” (D.Lgs. 81/2008) è stato elaborato nel pieno rispetto della filosofia delle direttive comunitarie incentrate sulla programmazione e sulla partecipazione di tutti i soggetti implicati nel lavoro.
Esso è stato oggetto di integrazioni e modifiche significative da parte del D.Lgs. 106/2009, che ha completato l’intervento di “ammodernamento” della disciplina in materia di sicurezza.

La Legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, all’art. 32 introduce delle semplificazioni in merito agli adempimenti formali in materia di igiene e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento alle imprese a basso rischio di infortuni e per le imprese in fase di start up.

Il T.U. elenca le misure generali di tutela del sistema di sicurezza aziendale, che viene poi integrato dalle misure di sicurezza previste dallo stesso T.U. per specifici rischi ovvero settori di attività (es. movimentazione manuale di carichi, videoterminali, agenti fisici, biologici e cancerogeni, etc.).

Tra le misure generali di tutela, LA VALUTAZIONE DEI RISCHI costituisce un adempimento di assoluta centralità per garantire l’effettività delle tutele in ogni ambiente di lavoro.
Essa “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.

Gli esiti della valutazione dei rischi devono essere formalizzati nel documento di valutazione dei rischi (DVR). In tale sede devono essere individuate anche le eventuali mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici.

Tra le suddette misure generali, si evidenziano in particolare i seguenti obblighi:

  • programmazione della prevenzionemirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
  • eliminazione dei rischie, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
  • utilizzo limitatodi agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
  • informazione e formazioneadeguate per i lavoratori;
  • informazione e formazione adeguate per i dirigenti e preposti;
  • informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  • istruzioneai lavoratori;
  • misure di emergenzada attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
  • uso di segnalidi avvertimento e di sicurezza.

Non adeguare la propria azienda alle normative vigenti in materia di sicurezza può significare per un imprenditore una spesa considerevole.

Infatti, se dai controlli fatti dagli enti competenti (Asl, ispettorato del lavoro) emergono delle carenze in materia, le sanzioni vanno da una multa in denaro fino, nei casi più gravi, all’arresto e alla detenzione.

La L. 99/2013 ha rivalutato le sanzioni e le ammende previste per le contravvenzioni della normativa in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Con la Nota ministeriale n. 12059 del 2 luglio 2013 è stato chiarito che l’incremento è escluso per le sanzioni antecedenti il 2 luglio 2013, mentre la Circolare ministeriale n. 35/2013 ha definito le modalità di applicazione della rivalutazione e la destinazione delle relative somme derivanti dai nuovi incassi.